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D.L.gs. 192/05 e 311/06

I DECRETI LEGISLATIVI 192/05 e 311/06
 
Il recepimento in Italia della Direttiva Europea Energy Performance of Buildings (EPBD) 2002/91/CE, avvenuto con l’uscita del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, ha portato all’attenzione dei progettisti il tema energetico, ma sta anche creando un certo disorientamento.
In linea generale si riscontra che il testo di legge, in pratica, fornisce disposizioni esplicite limitatamente agli ambiti già affrontati con i provvedimenti del passato. Per quanto riguarda invece i temi che denotano il carattere innovativo della Direttiva Europea (non ultimo quello della certificazione energetica), vengono date solo indicazioni generiche, che rimandano a procedure postume che verranno individuate all’interno di decreti applicativi ad hoc da emanarsi nel giro di alcuni mesi.
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
 
La pubblicazione del D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” avvenuta nel settembre del 2005, seppur in attesa dei decreti attuativi che ne chiariranno le modalità applicative, ha modificato sostanzialmente i criteri progettuali per il risparmio energetico, spostando maggiormente l’attenzione sugli elementi tecnologici, sui materiali e sulle loro proprietà termofisiche.
L’introduzione della marcatura CE dei prodotti per muratura, ha portato ad un avvicendamento delle normative nazionali con norme armonizzate europee. Questa tendenza è confermata in diversi settori da provvedimenti che, nell’ottica dell’armonizzazione a livello comunitario, stanno gradualmente sostituendo riferimenti normativi nazionali con riferimenti validi a livello europeo.
Il riferimento normativo in base al quale devono essere determinati i valori termici di progetto delle murature e dei prodotti per muratura è divenuta la EN 1745.
Tale norma, essendo riconosciuta e valida in tutti i paesi europei (in Italia è recepita come UNI EN 1745), pone tutti i produttori di materiali per muratura nelle condizioni di rideterminare le prestazioni termiche dei propri prodotti secondo i nuovi standard, in generale più favorevoli di quelli previsti dalla previgente normativa nazionale. Le certificazioni su pareti in muratura eseguite con riferimento a norme diverse sono quindi da ritenersi non più valide.
Tutti i dati prestazionali riportati nelle soluzioni di Toppetti 2 sono stati determinati in conformità alla UNI EN 1745, adottando il procedimento di calcolo analitico descritto in App. D della norma, basato sull’esecuzione di un’analisi termica del componente con il metodo degli elementi finiti in relazione a dati di input e condizioni al contorno definite dalla medesima norma.
 

 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
(Art.2 D.Lgs 311/2006)

                                                                                               
Diventa obbligatorio dotare gli edifici di un attestato di certificazione energetica con la seguente tempistica:
Dal 1° gennaio 2007 l’attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per accedere a finanziamenti, contributi o agevolazioni di qualsiasi natura.
Dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica da allegare in caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici con superficie utile superiore a 1000m2 (interi immobili, non singole unità immobiliari).
Dal 1° luglio 2008 l’attestato di certificazione energetica da allegare in caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici con superficie utile inferiore a 1000m2 (interi immobili, non singole unità immobiliari).
Dal 1° luglio 2009 l’attestato di certificazione energetica da allegare in caso di trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari.




AGLI ATTI DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO VA ALLEGATA COPIA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
 
L’attestato di certificazione energetica, di cui la predisposizione viene rimandata a futuri decreti attuativi, viene sostituito a tutti gli effetti da un attestato di qualificazione energetica.
L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato dal direttore dei lavori (professionista abilitato) secondo i criteri previsti dal D.Lgs 192/2005 e integrato ora con quanto previsto dal D.Lgs 311/2006 e deve riportare i fabbisogni di energia primaria (EPi), i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore e deve essere presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
 
 

D.LGS. 311/2006: CONSIDERAZIONI GENERALI
 
Tralasciando le incongruenze tra le due normative di riferimento ad oggi ancora in vigore, per il calcolo e la verifica del comportamento termico degli edifici (L. 10/1991 e D.Lgs. 192/2005), che si spera saranno risolte con l’emanazione dei decreti attuativi, il D.Lgs. 192/2005 ha introdotto importanti novità in merito ai criteri progettuali ed ai metodi di controllo delle prestazioni termiche delle costruzioni. 
Introducendo come parametro di rispondenza il calcolo del indice annuo di prestazione energetica (per riscaldamento invernale) espresso in kWh/m2anno, EPi, in sostituzione del coefficiente di dispersione termica Cd, la nuova normativa recepisce di fatto la Direttiva Europea 2002/91/CE, adeguandosi al panorama certificativo internazionale. In attesa che vengano emanati i decreti attuativi di cui all’art. 4 del D.Lgs 192, si procede attualmente adottando le disposizioni transitorie previste dall’art. 11 ed esplicitate nell’Allegato I del decreto, descritte in modo dettagliato nel seguito.
Le disposizioni hanno un approccio prestazionale: vengono indicati i valori limite di fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale (EPi), dell’involucro, differenziati per zone climatiche e con tre soglie temporali: gennaio 2006, gennaio 2008 e gennaio 2010, queste ultime aggiornate con il D.Lgs. 311/2006.

Zone climatiche Consumo energetico annuo 1/1/2008 Consumo energetico annuo 1/1/2010 Trasmittanza "U" Limite 1/1/2008 Trasmittanza "U", ponte termico 1/1/2008 Trasmittanza "U" Limite 1/1/2010 Trasmittanza "U", ponte termico 1/1/2010 Massa superficiale Ms
A 41 KWh/m² 36 KWh/m² 0,72 W/m²K 0,828 W/m²K 0,62 W/m²K 0,713 W/m²K 230 Kg/m²
B 41/55 KWh/m² 36/48 KWh/m² 0,54 W/m²K 0,621 W/m²K 0,48 W/m²K 0,552 W/m²K 230 Kg/m²
C 55/78 KWh/m² 48/68 KWh/m² 0,46 W/m²K 0,529 W/m²K 0,40 W/m²K 0,460 W/m²K 230 Kg/m²
D 78/100 KWh/m² 68/88 KWh/m² 0,40 W/m²K 0,460 W/m²K 0,36 W/m²K 0,414 W/m²K 230 Kg/m²
E 100/133 KWh/m² 88/116 KWh/m² 0,37 W/m²K 0,425 W/m²K 0,34 W/m²K 0,391 W/m²K  
F 133 KWh/m² 116 KWh/m² 0,35 W/m²K 0,403 W/m²K 0,33 W/m²K 0,380 W/m²K  
Valori limite di trasmittanza termica, valori limite di ponte termico corretto e peso minimo della muratura esterna.
Scadenze temporali: 2006-2008-2010


Download Allegato:Zone climatiche e zone sismiche Comuni italiani

  

DIVISORI INTERNI (Allegato I, comma 7)
 
Per i divisori interni, limitatamente agli edifici di categoria E.1 (residenziali e assimilabili) ed alle zone climatiche C, D, E, F, è prescritto un valore di trasmittanza U del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti non superiore a 0,8 W/m2K.
 
 

IL PROBLEMA ESTIVO
 
Sia il D.Lgs. 192/2005 che il D.Lgs. 311/2006, forniscono in proposito solo vaghe indicazioni e per nulla esaustive. Da un lato si impone la presenza di schermature, fisse o mobili, allo scopo di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate durante l’estate: il decreto dà la possibilità di collocare indifferentemente le protezioni all’esterno o all’interno dell’elemento finestrato, mentre va sottolineato che solo le schermature esterne bloccano la radiazione solare prima che questa attraversi il vetro (evitando l’effetto serra), mentre le schermature interne servono al più ad evitare fenomeni di abbagliamento ed a controllare la luminosità.
Dall’altro lato si richiede che nelle zone climatiche A, B, C, D, E la massa superficiale delle chiusure opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2 (al netto di intonaci) laddove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 290 W/m2. Questa indicazione vorrebbe favorire soluzioni dotate di “massa capacitiva” per garantire l’inerzia termica, che può comportare indubbi vantaggi, in particolar modo durante il regime estivo.
Il valore di Ims=290 W/m2 esclude di fatto gran parte della zona E posta in pianura padana e moltissimi comuni dell’Italia centrale, contando anche che risulta esclusa la zona F.
Risulta ben evidente che il clima estivo di molte località ubicate in tali zone risulti spesso più “opprimente” di quello di altre zone aventi irradianza maggiore; é facile constatare che il parametro di irradianza preso in considerazione nel D.Lgs. 311/2006 non sia quello più significativo da considerare per caratterizzare le condizioni climatiche estive. Per il tecnico progettista è dunque consigliabile tenere conto di questa indicazione fin da ora, anche al di là dell’obbligo normativo, proprio per perseguire un accettabile livello di comfort interno.

Download Allegato: Irradianza sul piano orizzontale delle province italiane



D.Lgs. 311/06: CONTENUTI E ASPETTI APPLICATIVI

Gli interventi per i quali è prevista l’applicazione del decreto sono i seguenti:
a) applicazione integrale per:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici esistenti in cui sono previste ristrutturazioni integrali, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2;
- ampliamenti di edifici esistenti di entità volumetrica superiore al 20% dell’intero edificio  esistente, limitatamente alla sola parte di ampliamento;
b) applicazione limitata al rispetto di specifici aspetti per:
- ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell’involucro edilizio per edifici di superficie utile minore di 1000 m2, limitatamente ai livelli prestazionali delle parti interessate;
- nuova installazione di impianti termici;
- sostituzione di generatori di calore.
 
Come accennato in precedenza, attualmente, in attesa dei decreti attuativi, si opera con riferimento alle norme transitorie di cui all’art. 11 del D.Lgs. 192/2005, contenute nell’Allegato I così come modificato dal D.Lgs. 311/2006.
In pratica le verifiche previste per la valutazione delle dispersioni degli edifici sono le seguenti:
a) in luogo della verifica del Cd (calore disperso per trasmissione attraverso le superfici disperdenti - ex Legge 10/1991) si considerano i valori di trasmittanza delle superfici disperdenti, valori differenziati in relazione alla zona climatica di appartenenza dell’edificio;
b) in luogo del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato - ex Legge 10/1991) si considera il FEP (Fabbisogno annuo di Energia Primaria per la climatizzazione invernale), valore a sua volta differenziato per zona climatica e correlato al rapporto di forma dell’edificio (rapporto tra superficie disperdente e volume riscaldato). In proposito si segnala che il D.Lgs. 311/2006 ha ridefinito tale parametro, che mantiene tuttavia lo stesso significato precedente, come EPi (Indice di prestazione energetica).
In attesa di futuri decreti che definiscano la metodologia da adottare, il calcolo del EPi potrà essere svolto in base alle indicazioni della norma UNI EN 832 “Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali”. 
Quindi il metodo di calcolo fa riferimento alle vecchie normative, fino a quando non usciranno i nuovi decreti attuativi.


Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi espresso in KWh/m² anno
 
Rapporto di forma dell'edificio S/V Zona climatica
A B C D E F
fino a 600 GG fino a 601 GG fino a 900 GG fino a 901 GG fino a 1400 GG fino a 1401 GG fino a 2100 GG fino a 2101 GG fino a 3000 GG oltre 3000 GG
≤ 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55
≤ 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

 

Valori limite applicabili dal 1 gennaio 2008 dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi espresso in KWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V Zona climatica
A B C D E F
fino a 600 GG fino a 601 GG fino a 900 GG fino a 901 GG fino a 1400 GG fino a 1401 GG fino a 2100 GG fino a 2101 GG fino a 3000 GG oltre 3000 GG
≤ 0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 52
≤ 0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133

 

Valori limite applicabili dal 1 gennaio 2010 dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Epi espresso in KWh/m² anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V Zona climatica
A B C D E F
fino a 600 GG fino a 601 GG fino a 900  GG fino a 901  GG fino a 1400 GG fino a 1401 GG fino a 2100 GG fino a 2101 GG fino a 3000 GG oltre 3000 GG
≤ 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8
≤ 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116


Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache, espressa in W/m²K

Zona climatica
Dall'1 gennaio 2006 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2008 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2010 U (w/m²K)
A
0,85
0,72
0,62
B
0,64
0,54
0,48
C
0,57
0,46
0,4
D
0,5
0,4
0,36
E
0,46
0,37
0,34
F
0,44
0,35
0,33

 

Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzonatali o inclinate di copertura, espressa in W/m²K

Zona climatica
Dall'1 gennaio 2006 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2008 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2010 U (w/m²K)
A
0,80
0,42
0,38
B
0,60
0,42
0,38
C
0,55
0,42
0,38
D
0,46
0,35
0,32
E
0,43
0,32
0,30
F
0,41
0,31
0,29

 
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache orizzonatali in pavimento, espressa in W/m²K

Zona climatica
Dall'1 gennaio 2006 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2008 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2010 U (w/m²K)
A

0,80

0,74
0,65
B
0,60
0,55
0,49
C
0,55
0,49
0,42
D
0,46
0,41
0,36
E
0,43
0,38
0,33
F
0,41
0,36
0,32

 
Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi, espressa in W/m²K

Zona climatica
Dall'1 gennaio 2006 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2008 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2010 U (w/m²K)
A

5,5

5,0
4,6
B
4,0
3,6
3,0
C
3,3
3,0
2,6
D
3,1
2,8
2,4
E
2,8
2,4
2,2
F
2,4
2,2
2,0

 
Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri, espressa in W/m²K

Zona climatica
Dall'1 gennaio 2006 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2008 U (w/m²K)
Dall'1 gennaio 2010 U (w/m²K)
A

5,0

4,5
3,7
B
4,0
3,4
2,7
C
3,0
2,3
2,1
D
2,6
2,1
1,9
E
2,4
1,9
1,7
F
2,3
1,7
1,3


PONTI TERMICI (Allegato I, Comma 2, Lettere A, B)

La trasmittanza delle pareti opache (verticali ed orizzontali) da confrontare con i valori limite (tabelle 2, 3) si intendono a "ponte termico corretto". Il decreto fornisce la seguente definizione:
"Ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente".
Se il ponte termico non è isolato in modo tale da soddisfare questa condizione, esso si considera "non corretto"; in tal caso il valore limite deve essere rispettato dalla trasmittanza media (parete corrente + ponte termico), pesata in funzione delle dimensioni.
Nel caso fossero previste superfici limitate, lungo le pareti opache verticali, oggetto di riduzione di spessore (per esempio sottofinestra), i limiti previsti in tabella 2 devono essere rispettati con riferimento alla superficie totale di calcolo.

Appare evidente che isolare il ponte termico di un pilastro in c.a., per esempio, così da poterlo considerare "ponte termico corretto" non sia banale e richieda uno spessore di isolamento significativo (in zona climatica E, dove la trasmittanza limite di riferimento attualmente è
U = 0,46 W/m2K, per isolare un pilastro in c.a. di spessore 30 cm necessitano minimo 7-8 cm di materiale isolante; questo porta lo spessore complessivo del muro finito, con gli intonaci, ad oltre 40 cm).

Nel 2010 la situazione diventa ancora più restrittiva, quindi le situazioni dei ponti termici e dei restringimenti nelle chiusure verticali opache assumono una grande importanza nell'economia del consumo energetico dell'edificio. Diventa dunque importante utilizzare sitemi a taglio termico, che tendano a ridurre o a eliminare i ponti termici.



ESEMPIO DI CALCOLO DI PARETE CON PONTE TERMICO Es. pilastro c.a.

Il ponte termico si considera corretto se:
(Uf - Uc) / Uc ≤ 0,15
In tal caso si deve solo verificare come nel caso di parete omogenea, che:
Uc ≤ 0,15 Ulimite
Il ponte termico si considera non corretto se:
(Uf-Uc) / Uc > 0,15
In tal caso si deve solo verificare che:
Umedio ≤ Ulimite
dove: Umedio = [(Uc x Lc)+(Uf x Lf)] / (Lc + Lf)

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al di là di qualsiasi altra considerazione, le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 così come corrette dal D.Lgs. 311/2006 rendono evidente la necessità di modificare il modo di costruire fino ad oggi adottato dovendosi prevedere, quale che sia la soluzione scelta, pareti verticali opache di maggiore spessore complessivo in grado di raggiungere i valori di trasmittanza, nonché di peso previsti dalla legge, oltre ad un maggiore isolamento termico delle chiusure orizzontali (coperture e solai) e delle chiusure trasparenti (vetri ed infissi).
Questo presupporrà anche un inevitabile aumento dei costi iniziali di costruzione, con la possibilità di "risparmiare" nel tempo in termini di consumo energetico.
In tale contesto sarà opportuno utilizzare prodotti innovativi, in grado di fornire performance termiche decisamente superiori rispetto a quelle dei blocchi "tradizionali", per poter ottenere risultati di molto al di sotto degli standard minimi previsti dalla legge, anche per poter qualificare meglio l'edificio costruito, in modo che mantenga il suo valore nel futuro.
Nel frattempo è lecito sperare che i decreti attuativi possano apportare quei correttivi di cui il testo legislativo originario ha bisogno per rendere la normativa effettivamente più incisiva nel produrre gli effetti attesi di contenimento dei consumi energetici degli edifici.

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